STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
 

Titolo I

Norme generali

Art.1

Costituzione

1. E’ costituita, a norma di legge un’associazione sportiva denominata  "Associazione Sportiva Tennis Rodano", con sede in Rodano (MI), Strada Provinciale 182, la quale è retta dal seguente statuto.

2. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni adottate con  delibera del  Consiglio  Direttivo.

3. Ai fini della lettura e dell’interpretazione del presente statuto i termini società sportiva e soci hanno pura valenza terminologica e non giuridica, data la comodità di lettura conseguente alla denominazione sociale che contiene la dizione, pur essa solo terminologica, “associazione sportiva”

Art.2
Scopi

1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L’associazione ha scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva (con particolare riferimento al gioco del tennis soprattutto fra i giovani e gli adulti residenti nel comune di Rodano).

A tal fine, l'Associazione si propone:

- l'organizzazione di eventi sportivi per bambini e per adulti;

- la socializzazione attraverso lo sport;

- l'organizzazione di centri estivi sportivi, colonie per bambini e ragazzi;

- organizzazione di stages tecnici nel campo del tennis, dell'atletica, del ping - pong e del calcio (a 11, a 7 e a 5), del nuoto, del triathlon, della pallavolo, del basket, del ciclismo, della palla a nuoto, del tiro con l'arco, del canottaggio, della palla a mano e della ginnastica artistica;

- l'assistenza negli allenamenti tecnici specifici nella disciplina sportiva del tennis;

- gestione di impianti sportivi;

- organizzazione di eventi culturali;

- organizzazione di attività ludiche;

- organizzazione di gite e vacanze con finalità sportive e culturali legate al gioco del tennis; 

- organizzazione di tornei e competizioni sportive;

- lezioni tecnico tattiche relative in particolar modo al gioco del tennis.

Il tutto nei confronti ed a favore degli associati.

2. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare  e/o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, regionale, nazionale o internazionale, nonchè collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

3. Per il raggiungimento dei sopra indicati fini sociali l’associazione ha facoltà inoltre di creare nuove strutture e impianti o di utilizzare quelli già esistenti sul territorio, nonchè svolgere attività di gestione e di conduzione degli impianti sportivi di sua proprietà.

4. Si pattuisce espressamente che gli impianti gestiti dall'associazione potranno essere offerti gratuitamente al servizio degli Enti Pubblici o privati con cui collabora e potranno altresì, previa delibera del Consiglio Direttivo, essere dati in utilizzo anche a non associati purchè ciò valorizzi l'attività e il prestigio dell'associazione e non ne modifiche sostanzialmente le finalità.

Art.3
Funzionamento

1. Essendo la costituenda associazione un’associazione senza fini di lucro, gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti,  in alcun modo, fondi, riserve o lo stesso capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge, ma dovranno necessariamente essere reinvestiti nell’associazione.

2. L’associazione garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni rese eventualmente dagli associati.

3.  L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione;  nel caso in cui la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

4. Le strutture, gli impianti, i servizi e le attività promosse e organizzate sono a disposizione di tutti gli associati i quali potranno usufruirne e liberamente nel rispetto di regolamenti disposti appositamente.

Art.4
Durata

1. L’associazione ha durata illimitata.

2. La stessa, comunque, non può sciogliersi  prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente eseguite, salvo diversa deliberazione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.5
Patrimonio, entrate ed esercizio finanziario

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dai contributi o dalle donazioni di soci, privati od enti , dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti , dai premi e dai trofei vinti.

2. L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Art.6
Associati

1. L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere soci (rectius associati) tutti i cittadini che ne condividano le finalità.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.

I soci della associazione sono distinti nelle seguenti categorie:

a)                                     soci fondatori

b)                                     soci ordinari

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo del 16 giugno 2008, ovvero:

--- PARADISO Alessandro, nato a Milano il giorno 21 settembre 1983, residente in Pozzo d'Adda, via Vittorio Veneto n. 6,

--- CELANI Silvano, nato a Milano il giorno 3 giugno 1972, residente in Paullo (MI), via Gagarin n. 24,

--- SOLATI Walter Franco, nato a Milano il giorno 27 settembre 1965, residente in Settala (MI), via Pertini n. 9,

--- MICHELETTI Mauro, nato a Riano (Roma) il giorno 16 gennaio 1948, residente in Buccinasco (MI), via Tiziano n. 26,

--- DE ROSA Giovanni, nato a Napoli il giorno 8 gennaio 1951, residente in Liscate (MI), via Don Enrico Cazzaniga n. 2, e

--- MERONI Andrea, nato a Gorgonzola (MI) il giorno 19 aprile 1974, residente in Rodano (MI), via Firenze n. 31.

I soci fondatori non potranno essere estromessi dall’associazione se non per uno dei gravi motivi previsti dall’art. 24 del codice civile.

2. A tutti i soci sarà  garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art.7
Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è trasmissibile e non è rivalutabile.

2. Ove in regola con tale versamento, potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta un solo associato.

Gli associati sono obbligati ad osservare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Art.8

Cessazione degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all’associazione:

per recesso;

per decadenza;

per esclusione.

Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione. Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata.

2. L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso.

3. L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

4. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, nella prima seduta utile dell'Assemblea dei soci.

6. Non possono essere dichiarati decaduti e quindi estromessi i soci fondatori se non per le gravi inadempienze previste dalla legge che ne disciplina l’operato.

Titolo II
Organi dell’Associazione sportiva

Art.9
Organi

1. Sono organi dell’associazione: l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell’associazione; il Vice Presidente; il Segretario.

 Art.10
Assemblea

 1. L’assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati L’assemblea generale dei soci rappresenta il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere convocata in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

2. L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o,comunque, in luogo idoneo ad assicurare la massima partecipazione degli associati.

3. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

5. I diritti dei tesserati minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita su di loro la potestà.

Art.11
Assemblea ordinaria e Straordinaria – Compiti

1. L’assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

- nomina per elezione a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo.

3. L’assemblea si riunisce in via straordinaria quando delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

 Art.12
Costituzione e validità delle deliberazioni

1. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

3. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

4. Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

5. Di ogni assemblea si dovrà  redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

  Art.13
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri scelti tra tutti i soci o categorie di soci.

Il Consigli Direttivo dura in carica, cinque anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

2. I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati fatta eccezione per i primi che verranno nominati nell'atto costitutivo della stessa.

3. Attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri  di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

4. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.14
Il Presidente

Il presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente può conferire sia ai socie che a terzi procedure speciali per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.15
Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il  Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.16
Il segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Titolo III
Disposizioni finali

Art.17
Bilanci

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo   veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

3. L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo  apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.

Art.18
Scioglimento e liquidazione

1. In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio  residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità;  in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla Federazione.

Art. 19

1. Per qualsiasi controversia insorgente è competente il Foro di Milano.

Art.20
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli artt. 36 e  ss. del Codice Civile e le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

f.to Andrea Meroni

f.to De Rosa Giovanni

f.to Micheletti Mauro

f.to Solati Walter Franco

f.to Silvano Celani

f.to Paradiso Alessandro

f.to Valerio Tacchini Notaio